16 luglio 2009
Comunicato ufficiale LND

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2009 – 2010, di seguito specificato:
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2009/2010 la XLVa Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:
Campionato Nazionale Serie DCampionati di Eccellenza e PromozioneLa manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.
ART. 1
PARTECIPAZIONE DELLE SQUADREAlla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati Regionali di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione
ART.2
FORMULALa competizione per la stagione sportiva 2009/2010, si svolgerà secondo la seguente formula:
Società di Eccellenza e Società di PromozioneLa prima fase della manifestazione sarà organizzata dal singoli Comitati Regionali secondo la
formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.
Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre il 22 febbraio 2010 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla fase nazionale che dovrà
necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza.
Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:
- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata), e trofeo (alla seconda classificata)
- n° 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.
ART. 3
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORIAlle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.
Si precisa peraltro che per l’Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani” stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati Regionali, per le gare di Campionato.
Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti –almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età:
1 nato dall’1.1.1990 in poi1 nato dall’1.1.1991 in poiResta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
ART. 4
SOSTITUZIONE CALCIATORINel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo
quanto previsto dalI’art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C.
ART. 5
SVOLGIMENTO FASE NAZIONALELa fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:
Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:
- tre formati da tre squadre che si incontreranno in gare di sola andata;
- cinque formati da due squadre che si incontreranno in gare di andata e ritorno.
Le rispettive composizioni saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgono gli incontri.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente.
Per i quarti e le semifinali è previsto lo svolgimento di gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta; gli abbinamenti saranno sempre stabiliti in base alla prossimità geografica fra le sedi delle società interessate, tenuto anche conto della facilità di collegamento.
Nella gara unica di Finale (che si disputerà a Roma), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco.
Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d’ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa.
Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, I'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2009/2010 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2010/2011.
Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Nell’ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:
- alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D nonviene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, altermine della stagione sportiva 2009/2010 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.
ART. 6
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVAL’organizzazione della manifestazione è demandata a ciascun Comitato Regionale per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione.
La disciplina della competizione, per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione relative alle fasi regionali, è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati Regionali.
ART. 7
DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALEPer la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina dellacompetizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti.
In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli
44, 45 e 46, del medesimo Codice.
Le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Nazionale e in Euro 180,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.
Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che verranno impartite dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale.
ART. 8
CAMPI E ORARIGli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all’inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.
ART. 9
ARBITRIPer le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.
Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali.
ART. 10
NORME DI SVOLGIMENTO – GRADUATORIEa) Triangolari- La squadra che riposerà nella
prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella
seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella
terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la squadra vincente si terra conto, nell’ordine:
- dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- della migliore differenza reti;
- del maggiore numero di reti segnate;
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.
b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione direttaRisulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
ART. 11
RINUNCIA A GARENel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 17, del Codice di Giustizia Sportiva (
gara persa per 0-3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo
2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17, del C.G.S..
ART. 12
EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATILe sanzioni dell’ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale
non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S.
ART. 13
APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALIPer quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.